Misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico dal’1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

Data di pubblicazione:
01 Ottobre 2025
Misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico dal’1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

Dal 1° ottobre, come da disposizione della Regione che impone ai Comuni di far entrare in vigore il blocco dei veicoli più inquinanti e come previsto dall'Accordo del bacino Padano del 6 giugno 2017 fra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, è attuata la limitazione alla circolazione dei veicoli dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026, come da ordinanza sindacale n. 164/2025.

 

Principali misure antismog valevoli dal 1° ottobre

Il piano antismog prevede tre gradi di allerta - verde, arancio e rosso - riferiti ai risultati della stazione di monitoraggio ARPA posizionata situata a Legnago in via Togliatti.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, vi è il divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli:

1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;

1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;

1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;

1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;

1.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0.

 

In caso di condizioni di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi), a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, per le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III;

 

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco.

 

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

a) mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);

b) mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;

c) veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;

d) veicoli elettrici;

e) mezzi della protezione civile.

f) dal giorno dell'eventuale entrata in vigore dell'Ordinanza Sindacale di "Attuazione del progetto MOVE-IN (Monitoraggio dei veicoli inquinanti sul territorio comunale)" saranno esclusi dal divieto di circolazione, di cui al punto 1 del presente provvedimento, i veicoli partecipanti al progetto con quanto disposto nel provvedimento stesso.

 

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall’art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.”

 

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è fatto divieto:

1. di mantenere acceso il motore:

a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;

b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

 

Dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, è altresì fatto divieto:

1. di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet – (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;

2. divieto di effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. Comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;

3. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:

divieto fino al 30 aprile 2026 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 - 2 - 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, fino al 30 aprile 2026;

divieto assoluto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento (in allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell’Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017);

il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2026, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

 

 

ed è inoltre fatto obbligo:

1. dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E) di limitazione della temperatura misurata, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili;

E.6 - attività sportive;6

a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.

 


Allegati

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 22 Ottobre 2025